Enforceability del contratto
Oggi parliamo di contratti internazionali. Abbiamo imparato ai tempi dell’università che un contratto, tra le tante cose, può essere valido, efficace, vincolante. Come in italiano così in inglese questi aggettivi hanno tutti significato e valenza giuridica diversi tra loro. Un contratto vincolante e’ binding mentre per contratto valido ed efficace posso utilizzare rispettivamente gli aggettivi valid ed effective. Ma come faccio a dire che un diritto o una pretesa sono azionabili e possono essere fatti valere nei confronti di controparte? In questo caso il termine corretto è enforceable e può essere riferito al contratto e/o al diritto o pretesa che si origina dai termini e condizioni del contratto e, solitamente, dall’inadempimento del medesimo. Mentre nel caso di un contratto valido ed efficace l’azionabilità dei diritti è in qualche modo conseguenza naturale del vincolo contrattuale, al contrario non è in linea generale riconosciuta l’enforceability, vale a dire l’azionabilità, di gentlemen’s agreements e letters of comfort (a volte definite anche lettere di patronage). Riguardo a questa tipologia di documenti è opportuno, proprio per evitare interpretazioni difformi, inserire una frase di questo tipo: “This arrangement is not entered into as a formal or legal agreement, and shall not be subject to legal jurisdiction in the law courts of [add reference to the country(ies)]”. Sotto il profilo terminologico, la scelta nell’utilizzo del termine agreement – contratto, accordo vincolante – o arrangement – intesa, accordo non vincolante – è già un elemento che indirizzerà la corte in modo abbastanza univoco.
Non esiste tuttavia preclusione alcuna rispetto al fatto che una comfort letter possa contenere pretese azionabili in giudizio. La giurisprudenza inglese segue la linea dell’analisi del wording di questi documenti, a dimostrazione di quanto l’utilizzo corretto della terminologia giuridica sia di fondamentale importanza. Nel famoso precedente inglese Kleinwort Benson v Malaysia Mining Corp (MMC) Bhd, la Corte d’Appello ha ritenuto non vincolante per la casa madre una comfort letter a favore di una controllata rispetto alla concessione di un prestito da parte di una banca. Questo il wording della lettera “…it is [the parent company’s] policy to ensure that the business of our subsidiary is at all times in a position to meet its liabilities to you under the above arrangements”. Questa frase non fu ritenuta sufficiente dai giudici per riconoscere un diritto azionabile dalla banca verso la parent company ai fini del recupero del credito concesso alla società controllata.